Pubblicato da: Marco Forno su: 10 ottobre 2009

“Sono sorpreso dalle motivazioni giuridiche che vengono evocate nel comunicato stampa con cui si annuncia l’incostituzionalità del Lodo Alfano. La Corte Costituzionale afferma che la dichiarazione di incostituzionalita’ e’ avvenuta sulla base di due parametri del tutto inconferenti. Da un lato evoca il vizio formale, l’art. 138 Cost., perchè non e’ stata utilizzata la procedura di revisione costituzionale. Dall’altro richiama anche l’art. 3 Cost., facendo intendere che nel merito il Lodo crea anche una disparita’ di trattamento. Mi sembra sorprendente che la Corte abbia utilizzato entrambi i generi di parametro costituzionale. Di solito o si utilizza il parametro formale oppure quello di merito. In fondo nel 2004 il lodo Schifani era stato dichiarato incostituzionale soltanto per violazione di un parametro di merito: in quel caso l’art. 3 Cost. (accompagnato dall’art. 24). Senza necessita’ di richiamare l’art. 138. Non capisco come mai in questo caso la Corte li abbia voluti utilizzare entrambi. E’ come se per fare la minestra piu’ ricca la Corte ci avesse messo non solo i fagioli, ma anche le patate, insieme alla pasta, ed un pizzico di cicuta per dare piu’ sapore. Non so cosa pensare, giuridicamente. Perché la Corte ha voluto fare una sentenza cosi’ esuberante di argomenti, senza limitarsi ad un solo parametro che sarebbe stato gia’ di per se’ autonomamente sufficiente? C’e’ un fumus persecutionis? Sono molto curioso di leggere le motivazioni per capire meglio il percorso argomentativo seguito dalla Corte, perche’ rispetto al semplice dispositivo qualche malpensante potrebbe pensare ad un fumus persecutionis. Oggi abbiamo visto l’arrosto, vedremo se c’e’ anche il fumus…” . Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, Ministro per la Semplificazione Normativa e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord.
Fonte: www.leganord.org
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