Per Montespertoli

Immigrazione: burqua e velo non possono essere vietati – salvo in alcune circostanze – se il loro uso trova giustificazione nelle tradizioni culturali e religiose della donna che li indossa.

Pubblicato da: Marco Forno su: 28 gennaio 2010


Riporto qui in basso un estratto dal sito “www.immigrazioneoggi.it” che rispecchia il mio pensiero in materia di Burqua…un pensiero “controcorrente”.

Marco Forno

Il burqua non è una maschera né costituisce un mezzo atto ad evitare il riconoscimento.
Tale principio è stato affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza depositata a fine giugno ha respinto il ricorso del Comune di Azzano Decimo avverso la Sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia che aveva giudicato legittimo il potere di annullamento del Prefetto di Pordenone nei confronti di una discussa ordinanza del Comune ricorrente.
Nel corso del 2004, infatti, il primo cittadino del Comune di Azzano Decimo, in qualità di ufficiale del Governo, aveva ordinato ai propri concittadini di adeguarsi alle norme che fanno divieto di comparire mascherati in pubblico, includendo tra i mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto. Ritenuto illegittimo il contenuto della detta ordinanza, il Prefetto di Pordenone, esercitando il suo potere di controllo gerarchico, la annullava. Tale ultimo potere era stato poi confermato legittimo da parte del giudice del merito, adito dal Comune.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il provvedimento del sindaco, adottato unicamente per finalità politiche e culturali, è fonte di una errata interpretazione della legge.
Del tutto errato è, in primo luogo, il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui all’articolo 85 del R.D. n. 773/1931, in quanto velo e burqa non costituiscono una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato da molte donne musulmane anche per motivi religiosi.
Non è pertinente neppure il richiamo all’articolo 5 della legge n. 152/1975, che vieta l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
La finalità della disposizione, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avere la finalità di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, salvo trattarsi di manifestazioni sportive che tale uso comportino. Ad eccezione di questi casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”. Con riferimento al velo o al burqua o simili, il suo utilizzo generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture, senza che ciò possa ledere le esigenze di pubblica sicurezza poste dall’ordinamento.
Federica Iannacone

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